ANTONELLO CATTELAN
Consulente CRL Lombardia
Componente Commissione Nazionale Problematiche fiscali della L.N.D.
PIU’ SEMPLICE ORGANIZZARE LE LOTTERIE LOCALI,
LE TOMBOLE E PESCHE DI BENEFICENZA
(Dal 12 Aprile 2002 in vigore il nuovo regolamento)
Il D.P.R. 26/10/2001, n. 430, pubblicato nella G.U. del 13 dicembre 2001, ha istituito un nuovo regolamento concernente le modalità di autorizzazione dei concorsi a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali. Il titolo secondo della nuova norma interessa le nostre associazioni sportive dilettantistiche, quando organizzano pesche, tombole e lotterie allo scopo di reperire fondi. Tali manifestazioni sono ora consentite esclusivamente nel caso in cui queste siano promosse da enti morali, associazioni e comitati senza fine di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, nonché dalle ONLUS, al solo fine di far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi.
Lotterie. L’art. 13 comma due del decreto definisce le lotterie come manifestazioni di sorte effettuate con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice che danno diritto alla vincita di premi, secondo l’ordine di estrazione. I biglietti, contrassegnati da serie e numerazioni progressive, potranno essere venduti esclusivamente nel territorio provinciale dove si svolge la manifestazione, e l’ammontare complessivo dei biglietti emessi non può superare la somma di euro 51.645,69 (cento milioni di lire).
Tombole. Il decreto definisce il già noto funzionamento della tombola, consistente nell’utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La vendita delle cartelle, contrassegnate da serie e numerazione progressiva, deve avvenire esclusivamente nel comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi. E’ illimitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, mentre i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42 (25 milioni di lire).
Pesche e banchi di beneficenza. Riguardano le manifestazioni basate sulla sorte, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano all’emissione di biglietti emessi a matrice, ma comunque effettuate attraverso la vendita di biglietti una parte dei quali è abbinata ai premi messi in palio. Tali manifestazioni sono consentite solo se la vendita dei biglietti viene effettuata nel territorio comunale ove si effettua la pesca o il banco di beneficenza. Il ricavato massimo consentito per singola manifestazione è pari ad euro 51.645,69 (100 milioni di lire).
I premi delle pesche nonché quelli delle lotterie devono consistere in servizi e in beni mobili, ad esclusione del denaro, dei titoli pubblici e privati, dei valori bollati, carte di credito e metalli preziosi in verghe.
NUOVI ADEMPIMENTI E CONTROLLI
L’art. 14 del D.P.R. 430/2001 delinea gli adempimenti degli organizzatori nonché i relativi controlli. Gli enti che intendono organizzare una manifestazione a sorte, devono effettuare apposita comunicazione, almeno 30 giorni prima dell’inizio, al prefetto competente e al sindaco del Comune in cui è effettuata l’estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione dovranno essere comunicate tempestivamente ai predetti organi al fine di consentire l’effettuazione dei controlli.
A seconda del tipo di manifestazione alla comunicazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) per le lotterie il regolamento recante quantità e natura dei premi assegnati, quantità e prezzo dei biglietti da vendere, luogo di esposizione dei beni, nonché luogo e tempo fissati per l’estrazione e la distribuzione dei premi ai vincitori;
b) per le tombole oltre ad un regolamento contenente la descrizione analitica dei beni assegnati e l’indicazione del prezzo della singola cartella, le associazioni devono depositare la documentazione comprovante l’avvenuto versamento di una cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi messi in palio, determinato in base al loro prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi. Detta cauzione, che può essere fornita mediante deposito in denaro, titoli di Stato o fideiussione bancaria/assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore, deve essere prestata a favore del Comune nel cui territorio viene svolta la tombola e deve avere validità non inferiore a tre mesi decorrenti dalla data di estrazione;
c) per le pesche e banchi di beneficenza va allegata la comunicazione di svolgimento, il numero e prezzo dei biglietti da emettere.
Il controllo sulla regolarità con cui sono svolte le manifestazioni deve essere effettuato dal Comune, il quale è anche destinatario delle somme scaturite dalle eventuali sanzioni irrogate. Le fatture rilasciate dallo stampatore, a seguito dell’acquisto dei biglietti e delle cartelle, devono contenere l’indicazione della serie e della numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle. Naturalmente il Prefetto potrà vietare lo svolgimento della manifestazione nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal regolamento di cui al D.P.R. 430/2001 o non ricorra la necessità dello svolgimento della manifestazione per fare fronte alle esigenze finanziarie dell’ente promotore.
ESTRAZIONE
L’estrazione delle lotterie e tombole deve avvenire in pubblico e con modalità che devono essere portate a conoscenza del pubblico presso tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa. Nell’avviso vanno riportati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma di esecuzione, le finalità che l’organizzatore si propone, la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.
Prima dell’effettiva estrazione, un rappresentante dell’ente organizzatore deve ritirare tutti i biglietti e le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione corrispondano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto. L’estrazione dovrà essere effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco e dovrà essere redatto processo verbale del quale una copia verrà consegnata all’incaricato del comune e una copia fatta pervenire al prefetto. Per le tombole, entro 30 giorni dall’estrazione, l’ente organizzatore presenterà all’incaricato del Sindaco la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificherà naturalmente la regolarità della documentazione prodotta e potrà disporre l’immediato svincolo della cauzione. In caso di mancata consegna dei premi ai vincitori il comune incamererà la cauzione.
Per le pesche e banchi di beneficenza le nuove disposizioni prevedono la presenza di un responsabile indicato dall’ente promotore, il quale controllerà il numero dei biglietti venduti e procederà, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni e stilerà un processo verbale di cui una copia dovrà essere inviata al prefetto.
NORME ABROGATE
A seguito dell’emanazione del D.P.R. 26/10/2001 N. 430, devono ritenersi abrogate le disposizioni contenute nell’articolo 8 della legge 26/3/1980 N. 62, che prevedeva la sola autorizzazione comunale nel caso di organizzazione di tombole i cui premi messi in palio non fossero stati superiore a lire tre milioni (euro 1549,37) e nel caso di organizzazione di pesche e lotterie, il relativo ricavato fosse non superiore a lire quindici milioni (euro 7746,85).
TRATTAMENTO TRIBUTARIO
a) I.V.A. Gli importi pagati dai partecipanti alle tombole, lotterie, banchi e pesche di beneficenza sono esclusi da IVA, per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 2 comma 3 lettera a) del D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972.
b) IMPOSTE SUI REDDITI Le Associazioni Sportive Dilettantistiche che organizzano le predette manifestazioni a sorte, devono dichiarare i relativi incassi che saranno assoggettati, nel modello Unico, alle imposte IRPEG ed IRAP, secondo le modalità previste dal TUIR.
Tali introiti possono comunque essere completamente esclusi anche da IRPEG ed IRAP, nel caso in cui sia applicabile per la A.S.D., rientranti nella Legge 398/91, l’art. 25 della Legge 133/99, e per le altre Associazioni, non costituite in forma di società di capitale, l’art. 108 comma 2 bis, lettera a) del D.P.R. 22 dicembre 1986 N. 917.
CONDIZIONI PER L’AGEVOLAZIONE
Le condizioni per l’esclusione da imposta si concretizzano quando:
- Le manifestazioni a sorte hanno il carattere di occasionalità e saltuarietà.
- I proventi sono conseguiti nell’ambito di due manifestazioni per periodo d’imposta.
- I proventi non superano il limite di Euro 51.645,69 per periodo d’imposta.
c) RITENUTE IRPEF
Anche dopo l’emanazione del nuovo regolamento, rimangono invariate le disposizioni contenute nell’art. 30 del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, riguardante l’obbligo, dell’effettuazione della ritenuta del 10% per i premi delle lotterie, pesche o banchi di beneficenza regolarmente autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza.
ENTRATA IN VIGORE
Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 12 aprile 2002, centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Rag. Antonello Cattelan
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