1951rs ha scritto:
“
il biasimo ufficiale va al nostro guro dell'alpinismo che ammette candidamente di non averlo.
voto 3--
Rimandato a settembre
sospeso da itinerari sopra i 1000 metri fino a nuova sentenza
”
usti, che batosta ho preso dalla commissione d'esame...
eh eh eh...DIAVOLO DI UN ITALO
però non sò se essere triste per il voto bassissimo o essere felice per la promozione a GUIDA ALPINA....
...facciamo un pò di ordine:
non confondiamo le FIGURE GIURIDICHE ne tantomeno mischiamo le ATTIVITA'e le TEMPISTICHE delle attività stesse...
parto offrendo una serie di spunti di riflessione....
Art 2 legge 81/91.
Il maestro di sci è colui che
"insegna professionalmente le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni su piste di sci, itinerari sciistici,percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali quali corda picozza ramponi"
a prima vista l'articolo è chiaro e pone dei paletti precisi.
va detto però che esiste quest'altra legge NAZIONALE, la La Legge 24-12-2003 n. 363, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2004, n.3, recita nel paragrafo 17:
I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirisi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.
mentre il comma 1 dell'articolo 17 dice:
Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
distinzioni non chiare in effetti tra scialpinismo e fuoripista...fino a quando c'era stato il seguente disegno di legge:
Art. 12
(Modifiche all'articolo 17 della legge 24 dicembre
2003, n. 363, concernente lo sci fuori pista e lo sci-alpinismo)
1. All'articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "Il concessionario e " sono sostituite dalle seguenti: "il concessionario,"; dopo le parole: "il gestore degli impianti di risalita" sono inserite le seguenti: "e i Comuni" ed, in fine, sono aggiunte le seguenti: "e segnalati ai sensi del comma 2 ter";
b) al comma 2 dopo le parole: "lo sci-alpinismo" inserire le seguenti: "o lo sci fuori pista", le parole: "laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe,", sono soppresse; dopo le parole: "appositi sistemi elettronici" inserire le seguenti "di soccorso"; ed, infine, dopo le parole: "idoneo intervento" le parole "di soccorso" sono soppresse;
c) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"2-bis. Nell'ambito delle campagne informative di cui all'articolo 5 si provvede anche alla diffusione delle conoscenze di base sulle condizioni di sicurezza per le pratiche di cui al presente articolo e sulle tecniche di soccorso.
2-ter. I gestori degli impianti di risalita e i Comuni possono segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati e, in tal caso, provvedono anche alla diffusione delle informazioni di cui al comma 2-bis e di cui all'articolo 5, comma 3-bis.".
per cui sarebbe diventato quindi:
I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista devono munirisi, di appositi sistemi elettronici di soccorso per garantire un idoneo intervento.
...ma non si sa che fine abbia fatto questo decreto...cestinato??? in attesa??? approvato???? per ora agli atti risulta approvato dal consiglio dei ministri e passato al vaglio della camera...poco più di un anno fà...intanto è cambiato il governo...mah....
se così fosse, se per APPOSITI SISTEMI ELETTRONICI DI SOCCORSO si intende L'ARVA, i maestri di sci sarebbero tagliati fuori definitivamente dall'insegnamento del fuoripista...
in ogni caso, a scanso di equivoci, il paragrafo 18 (attuale) dice che:
...Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni...
...cosa che puntualmente è successa ad esempio in PIEMONTE (ma anche in veneto qualcosa di simile e in alcune singole provincie)con la legge del 14 GENNAIO 2009 che tra le altre cose:
introduce, anche, nuovi obblighi per gli amanti del freeride e dello sci fuoripista, che dovranno avere sempre al seguito una pala, una sonda e il sistema di rilevazione ARVA.
osservazioni:
visto che il SUSSISTERE DI EVIDENTI RISCHI DI VALANGHE citato nella legge nazionale è ad interpretazione e in una stagione come questa può essere 'applicato' alla maggior parte dei pendii se non a tutti (a voler essere pignoli) se ne deduce che per scendere da tali pendii sia OBBLIGATORIO (sempre in teoria) l'arva ed essendo l'arva contemplato nel materiale specifico da GUIDA ALPINA significa che in teoria entra in gioco l'ultima parte dell'articolo citato da italo:
E' pertanto certamente avventato e sicuramente al di fuori del proprio ambito professionale il maestro di sci che eserciti attività professionale implicante la salita fuoripista con l'ausilio di uno qualsiasi di quegli attrezzi al fine di poi scendere per insegnare le tecniche di discesa
...quindi è un pò un gatto che si morde la coda e IN TEORIA, a meno che non si tratti di un pendio poco ripido e con poca neve, potrebbe essere sempre oggetto di discussione con gli organi competenti...poi c'è anche da dire che la legge parla di ADEGUATI DISPOSITIVI ELETTRONICI, non di arva specificatamente...quindi potrebbe andar bene anche il RECCO???
in PIEMONTE invece ad esempio è abbastanza chiaro che il maestro di sci viene tagliato fuori dall'obbligatorietà di avere SEMPRE arva, pala e sonda in ogni fuoripista e in qualsiasi situazione di neve...
dopo ovvio si può discutere se il fuoripista viene considerato anche un collegamento non battuto tra una pista e l'altra ecc ecc ecc...
però come si vede diventa argomento infinito...
tornando poi al BAGAGLIO TECNICO della GUIDA ALPINA beh...in questo caso si fa comunque riferimento ad una attività INVERNALE e con gli SCI ed è comunque riferito ad una figura giuridica ben definita (la guida) che DEVE rispettare ogni norma di sicurezza avendo la responsabilità dei propri CLIENTI (che la pagano).
non esiste assolutamente una normativa per l'alpinismo classico estivo. nè per le guide ne tantomeno per gli alpinisti.
cito dal MANUALE DEL CAI DI GHIACCIO E MISTO:
-EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALI: ...l'arva è un dispositivo elettronico di ricerca travolti da valanghe. nell'attività alpinistica estiva su neve, se l'escursione è stata progettata correttamente, il pericolo valanghe è scarso quindi l'utilizzo dell'arva risulta INUTILE.
in conclusione, per quanto concerne una attività invernale con gli sci in ambienti con pericolo valanghe è OBBLIGO l'uso dell'arva. ovviamente non significa che io in inverno a piedi possa andare a salire un canale o una parete pieni di neve...innanzitutto sarei un folle solo a pensarlo...ma se fossi così folle ovvio che almeno avere una possibilità di essere trovato sotto la neve me la giocherei anche se la legge non me lo impone...
per attività estiva invece (che era poi l'argomento della domanda fattami da angel) l'arva nella stragrande maggioranza dei casi non avrebbe alcuna utilità e non per niente non è previsto neanche nell'equipaggiamento obbligatorio delle guide...ovviamente anche qui non significa che siccome non è obbligatorio uno non può averlo, per carità...però è già un discorso diverso, credo...ed io, dicendo di non aver mai usato l'arva, mi riferisco a questo genere di attività....
con questo spero che la commissione mi riabiliti alle mie attività di ALPINISTA MEZZA SEGA (altro che guru
).....
ho studiato....