Anche se un pò vecchio ...
tratto da:
http://www.sportmedicina.com/integratori.htmBevande Energizzanti
Con la circolare n. 5/98 il Ministro della Sanità è intervenuto sul problema degli "energy drinks", bevande caratterizzate da elevati tenori di caffeina (320 mg/l) e taurina (4 g/l). I primi sono di gran lunga superiori a quelli massimi consentiti nelle bevande analcoliche (art.15 del DPR 719/1958: 125 mg/l nella coca cola, 89 mg/l nella pepsi cola).
Il Red Bull, che in Austria è un prodotto dietetico e nel resto della UE un prodotto alimentare, ha come componenti principali taurina, glucuronolattone e caffeina, ma contiene anche B6 e B12, aromatizzanti, glucosio e lattosio. Una lattina conterrebbe una quantità di caffeina inferiore a quella di una tazzina di caffè (circa 125 mg).
La taurina è un aminoacido che deriva, anche nel nostro organismo, dalla metionina e dalla cisteina e sembra divenire essenziale solo in presenza di uno sforzo fisico. Ne viene vantato l'effetto disintossicante e rigenerante dell'apparato muscolare. Alcuni prodotti a base di taurina sono classificati tra gli integratori dietetici. Il glucuronolattone aiuterebbe a eliminare le sostanze esogene ed endogene che causano l'effetto cosiddetto intossicante dell'organismo.
In un primo tempo era stata vietata la commercializzazione nel nostro paese di queste bevande, ma all'Italia è stato contestato il mancato rispetto dell'art. 30 del Trattato di Roma (Cassis de Dijon). Il Consiglio Superiore di Sanità ha espresso il parere che le bevande in questione non offrano, allo stato attuale della conoscenza, motivi fondati di preoccupazione per la salute pubblica. Però l'etichetta deve segnalare l'elevato contenuto in caffeina e suggerire il consumo moderato da parte di possibili soggetti a rischio (bambini, gestanti, nutrici, persone particolarmente sensibili) in relazione a eventuali assunzioni contemporanee di caffeina da altre fonti. Non deve affermare effetti vantaggiosi e deve consigliare di evitare la simultanea esposizione ad alcol e tabacco.
Nel caso di una eventuale integrazione con vitamine o altre sostanze si applica per l'immissione in commercio la procedura di notifica dell'art.7 dei DL 111/92, come ribadito dalla circolare n. 8/96 del Ministero della Sanità.