Paolo a Ge non so!
A Milano è un ginepraio di ste macchinette e telecamere.......
Per i punti sei certo male!
Per automezzi intestate non a persone fisiche ma giuridiche (aziende) la cosa è acclarata e regolata dalla legge.
Per persone fisiche.
cit:
....La patente a punti è stata introdotta nel codice della strada (articolo 126 bis) dal D.L. n.151 del 27 giugno 2003, modificato in alcuni punti dalla legge n. 214 del 1 agosto 2003. La n. 214 del 2003 ha introdotto nel
126 bis la possibilità di non dichiarare l'identità del guidatore,
se il proprietario del veicolo versa una maggiorazione di 250 euro, in modo che le sanzioni della patente a punti non siano applicabili. Analoga norma non esiste negli altri Paesi europei che hanno introdotto la patente a punti......
......Poiché questa infrazione può comportare il decurtamento di punti della patente o addirittura la sua sospensione, occorre stabilire chi davvero guidava l’autovettura in quanto la suprema Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo decurtare i punti al proprietario dell’autovettura qualora non si sia potuto stabilire chi fosse alla guida al momento dell’infrazione. Così il proprietario dell’autovettura che riceve la sanzione dopo quasi cinque mesi (non oltre 150 giorni perché in quel caso sarebbe prescritta) dovrebbe ricordarsi chi guidava l’auto in un giorno in cui non è successo niente, perché nessuno ha fatto nulla per far percepire al guidatore che era incorso in un’infrazione......
......Quando non si da riscontro all’invito che viene spedito insieme al verbale , di segnalare il nominativo di colui che era alla guida del mezzo il giorno dell’infrazione , oppure si da un riscontro valutato come insufficiente, allora il Comando al quale appartiene/appartengono l’accertatore/gli accertatori emette un secondo verbale che sanziona chi omette o è stato troppo reticente nel fornire la informazione richiesta.
Contro tale verbale è possibile comunque fare ricorso, ma la situazione delle decisioni sinora emesse dai Giudici di Pace è molto fluida, perchè viene accolto dal GdP, senza contestazione immediata, in quanto vi è stato un certo lasso di tempo (fino 150) fra la violazione e la sua contestazione. La lettura più coerente è quella di ritenere che l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 180 c. 8 C.d.S. possa essere riservata al proprietario negligente e omissivo che abbia ignorato tout court l’invito degli agenti accertatori a dichiarare le generalità del conducente trasgressore; escludendo quindi chi, presentandosi o comunque attivandosi con comportamento congruente, non sia stato in grado, ovvero abbia dichiarato di non essere in grado, di fornire i dati richiesti. (sentenze del G.d.P. di Arcidosso n. 66 del 22/07/2005 e n. 80 del 21/10/2005).
In altre parole le sentenze in esame hanno ammesso la “mancanza di ricordo” in considerazione del tempo trascorso tra la violazione e la contestazione, senza che di ciò si possa rimproverare il proprietario.
In sintesi, senza accertamento all'atto della violazione, basta inviare una Racc-AR all'ente sanzionatorio dove si dichiara che è passato troppo tempo e non è possibile stabilire il conducente.
Altro discorso non rispondere (pagando la sola sanzione anche maggiorata) incorrendo nell’art. 650 Codice penale che sanziona il comportamento omissivo di chi non risponde a un ordine dell’Autorità ovvero "comportamento sanzionabile in quanto vi è la <mancata ottemperanza all’invito di presentarsi e senza giustificato motivo>”.
E per finire Si conclude con l’analisi di quanto introdotto dalla sentenza 27/2005 della Consulta (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 4 del 26/01/2005) che ha dichiarato illegittimo per violazione del principio di ragionevolezza l’art. 126 c. 2 del C.d.S. nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale...........
Lunghetta, ma ho sintetizzato il più possibile.
Quindi al ricevimento del verbale (con regolare notifica), non aspettare ed inviare all'ente sanzionatorio una dichiarazione scritta (sul Web ce ne sono a decine) dove si risponde che, essendo trascorso troppo tempo, non si è in grado di ricordare / accertare chi fosse al momento alla guida. Inserire nella Raccomandata AR copia del bollettino di pagamento della sanzione (maggiorata).
Nel caso l'Ente (ma non accade praticamente più) dovesse a seguto della ns. Racc. ribadire di fornire le generalità, a quel punto ci si reca dal GdP per "bloccare" qualsiasi azione. Non c'è un caso (di cui mi risulti) che non sia stata accolta. Anche perchè (normalmente) gli enti manco si presentano dal giudice........ costa troppo!
http://it.youtube.com/watch?v=Q846lEQ0bDw