di seguito riporto la legge del 2003 che regolamente i comportamenti da tenere sulle piste da sci.
Gazzetta Ufficiale N. 3 del 5 Gennaio 2004
LEGGE 24 dicembre 2003, n.363
Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.
Capo I FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' e ambito di applicazione)
1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella
pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo,
compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle
aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attivita' economiche nelle
localita' montane, nel quadro di una crescente attenzione per la
tutela dell'ambiente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Capo II GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE
Art. 2.
(Aree sciabili attrezzate)
1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche
artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di
risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli
sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la
tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo; la slitta e
lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative
regionali.
2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate
aree a specifica destinazione per la pratica delle attivita' con
attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri
sport della neve, nonche' le aree interdette, anche temporaneamente,
alla pratica dello snowboard.
3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni.
L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione
di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza e rappresenta il
presupposto per la costituzione coattiva di servitu' connesse alla
gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennita',
secondo quanto stabilito dalle regioni.
4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu' di tre
piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni
interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono
manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a
richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di
cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni
dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere
muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il
ruolo di allenatore.
5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu' di venti
piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni
interessati individuano le aree da riservare alla pratica di
evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree
di cui al presente comma devono essere separate con adeguate
protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per
la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente
mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di
casco protettivo omologato.
Art. 3.
(Obblighi dei gestori)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2
assicurano agli utenti la pratica delle attivita' sportive e
ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in
sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I
gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti
lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli
stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.
2. I gestori sono altresi' obbligati ad assicurare il soccorso e il
trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai
piu' vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso,
fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia
l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e
indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I
dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero
della salute a fini scientifici e di studio.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle
disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
Art. 4.
(Responsabilita' civile dei gestori)
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle
aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della
regolarita' e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non
possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente
stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della
responsabilita' civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi
per fatti derivanti da responsabilita' del gestore in relazione
all'uso di dette aree.
2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
20.000 euro a 200.000 euro.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti
e' subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al
comma 1. Le autorizzazioni gia' rilasciate sono sospese fino alla
stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi
provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 5.
(Informazione e diffusione delle cautele
volte alla prevenzione degli infortuni)
1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale,
volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali,
e' stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno
2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva
nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli
affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne
provvedono alla piu' ampia informazione dei praticanti gli sport
invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle
classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di
condotta previste dalla presente legge.
2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1,
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia
di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla
diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della
segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche
stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne
informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il
normale orario scolastico.
3. Nel perseguimento delle finalita' indicate al comma 1 e' fatto
obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo
2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste,
alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente
legge, garantendone un'adeguata visibilita'.
Art. 6.
(Segnaletica)
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale
competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed
avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di
unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere
predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle
aree stesse.
Art. 7.
(Manutenzione e innevamento programmato)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2
provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree
stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che
possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite
della prescritta segnaletica.
2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo
stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino
pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli
atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve
essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la
chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico,
all'inizio della pista, nonche' presso le stazioni di valle degli
impianti di trasporto a fune.
3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, puo'
disporre la revoca dell'autorizzazione.
4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o
non agibilita'. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione
dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a
50.000 euro.
5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare
interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da
garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle
piste, e' autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003.
A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse
di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli
impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalita' e i criteri
per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.
6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003,
interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve,
mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese
turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale
siccita' invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con
particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli
impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti
sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo
dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni
del presente comma e' subordinata alla loro preventiva comunicazione
alla Commissione europea. Le modalita' e i criteri di riparto e di
erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono
determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro
delle attivita' produttive, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
Nota all'art. 7, comma 5:
- Il testo della lettera f) del comma 3 dell'art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio), come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 16,
della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia
finanziaria e contabile), e' il seguente:
«Art. 11 (Legge finanziaria). - (Omissis).
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
(Omissis)».
Nota all'art. 7, comma 6:
- Per il testo della lettera f) del comma 3 dell'art.
11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo
modificato dall'art. 2, comma 16, della legge 25 giugno
1999, n. 208, vedi nota all'art. 7, comma 5.
Capo III NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI
Art. 8.
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni
quattordici)
1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard e'
fatto obbligo ai soggetti di eta' inferiore ai quattordici anni di
indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al
comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al
comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 30 euro a 150 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del
CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei
caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalita' di
omologazione, gli accertamenti della conformita' della produzione e i
controlli opportuni.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi
protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma
3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme
alle caratteristiche di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte
sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorita' giudiziaria.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2005.
Art. 9.
(Velocita)
1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle
caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non
costituisca pericolo per l'incolumita' altrui.
2. La velocita' deve essere particolarmente moderata nei tratti a
visuale non libera, in prossimita' di fabbricati od ostacoli, negli
incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa
visibilita' o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di
principianti.
Art. 10.
(Precedenza)
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta
di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.
Art. 11.
(Sorpasso)
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve
assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di
avere sufficiente visibilita'.
2. Il sorpasso puo' essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla
destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci
allo sciatore sorpassato.
Art. 12.
(Incrocio)
1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi
proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.
Art. 13.
(Stazionamento)
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri
utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in
prossimita' dei dossi o in luoghi senza visibilita'.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare
tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa. 4. Chiunque
deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.
Art. 14.
(Omissione di soccorso)
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del
codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport
della neve, trovando una persona in difficolta' non presta
l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al
gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 250 euro a 1.000 euro.
Art. 15.
(Transito e risalita)
1. E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di
urgente necessita'.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste,
rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3.
3. In occasione di gare e' vietato agli estranei sorpassare i limiti
segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e' normalmente
vietata. Essa e' ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area
sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di
urgente necessita', e deve comunque avvenire ai bordi della pista,
avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e
rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonche'
quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.
Art. 16.
(Mezzi meccanici)
1. E' inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo
quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle
piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di
apertura, salvo i casi di necessita' e urgenza e, comunque, con
l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la
precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione
delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e
rapida circolazione.
Art. 17.
(Sci fuori pista e sci-alpinismo)
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono
responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi
fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove,
per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi
di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo
intervento di soccorso.
Art. 18.
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)
1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per
garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli
impianti.
2. Le regioni determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative
da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un
minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.
Art. 19.
(Concorso di colpa)
1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova
contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre
gli eventuali danni.
Capo IV DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA
Art. 20.
(Snowboard)
1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si
applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.
Art. 21.
(Soggetti competenti per il controllo)
1. Ferma restando la normativa gia' in vigore in materia nelle
regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma
dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonche' i corpi
di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e
soccorso nelle localita' sciistiche, provvedono al controllo
dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a
irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti
inadempienti.
2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di
maestri di sci.
Art. 22.
(Adeguamento alle disposizioni della legge)
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle
disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono
principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva
nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.
2. Dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nonche' degli
articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a
carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a societa'
o consorzi di gestione, salva la possibilita' di una copertura dei
maggiori costi con un innalzamento delle tariffe.
3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto
compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di
attuazione.
Art. 23.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, pari
a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, commi 5 e 6,
pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2003
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